Da un attento esame della circolare Prot. 4969 - 20 gennaio 2010 con la quale i Ministeri dell’interno e del Trasporto congiuntamente davano alcune indicazioni sul corretto utilizzo del “MODULO DI CONTROLLO DI ASSENZA DEI CONDUCENTI”, altrimenti conosciuto come “ATTESTAZIONE DI ATTIVITA” o “SCHEDA DI ASSENZA” è emerso che, contrariamente a quanto ritenuto da molti , IL MODULO
VA COMPILATO OGNI QUALVOLTA IL DISCO (O LA CARTA DEL CONDUCENTE) NON RIPORTANO ALCUNA REGISTRAZIONE IN ORARIO DI LAVORO DEL CONDUCENTE e non, come ritenuto da molti, solo quando per quel giorno il disco non c’è.
In altre parole se dal momento che un conducente inizia il suo orario di lavoro il disco non riporta registrazioni oppure si interrompe prima che tale orario sia trascorso, occorre poter esibire ai controlli il modulo di quel giorno riportante la “giustificazione” relativa alla mancata registrazione.
In effetti la cosa migliore sarebbe inserire il disco all’inizio della giornata di lavoro e non toglierlo più fino al termine, così da poter dimostrae le effettive ore di guida (dato che come si sa IL DISCO E’ NOMINALE , CIOE’ INTESTATO ALL’AUTISTA, E NON E’ASSOLUTAMENTE POSSIBILE UTILIZZARE PIU’ DI UN DISCO INTESTATO FINO AL SUO ESAURIMENTO!).
Va anche sfatata la convinzione che siano solo i dipendenti doverlo utilizzare, perché in realtà dev’essere utilizzato da tutti i conducenti, titolari compresi.
E’ opportuno chiarire che, contrariamente a quanto affermato in alcuni articoli, la “attestazione di attività” VA UTILIZZATA SIA NEL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO CHE IN QUELLO IN CONTO TERZI, in quanto è vero che in qualche passaggio si parla di IMPRESE DI TRASPORTO, ma questo termine ingenera confusione ed abbiamo appurato, anche consultando esperti in materia di Codice della
Strada e di Trasporto, che visto l’articolo 1 del decreto legislativo 144 del 2008 il quale testualmente recita. “ il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento cee 3821/85…..” e poichè il regolamento cee 3821 disciplina l'obbligo di installazione di cronotachigrafo su tutti i veicoli sopra i 35
quintali ne discende che chiunque abbia un veicolo munito di cronotachigrafo sia tenuto al rispetto del decreto in questione in merito alla compilazione della dichiarazione di assenza!
Si tratta come si può ben vedere di un grave aggravio burocratico che cade sulle spalle delle imprese, e il Capoarea Dario Mongodi ha già interessato Confartigianato Nazionale perché venga abolita o semplificata questa ulteriore incombenza.
Intanto è in fase di programmazione un corso di due sabati per gli autotrasportatori e per le loro maestranze dove verrà spiegato nel dettaglio il corretto uso del Cronotachigrafo digitale e analogico, le principali normative del delicato (e intricato) argomento dell’Orario di Guida, oltre ad altri interessantissimi argomenti come le infrazioni che comportano la detrazione di punti dalla patente e dal CQC, e altri
importanti argomenti mai abbastanza conosciuti che possono costare sanzioni spropositate.
Per informazioni contattare l'Ufficio Aree di Mestiere - area Trasporti, tel. 035.274295; e-mail: danilo.bianchi@artigianibg.com.